I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi molto elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall’alto e ad altri gravi infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.
Nel 1994 con il Decreto Legislativo n. 626, che ha innovato profondamente il concetto di prevenzione e igiene del lavoro, si prevede, ad integrazione delle “misure di protezione collettiva”, l’utilizzo dei cosiddetti “Dispositivi di Protezione Individuali” (DPI). Ad esempio imbracature di sicurezza, munite di una corda di trattenuta, a sua volta agganciata a un robusto ancoraggio fisso dell’edificio.

Una soluzione semplice ma con un grosso problema relativo al luogo dove agganciare le corde. Da qui la necessità di installare, sui tetti degli edifici nuovi (o in caso di estese ristrutturazioni) “punti di ancoraggio” o “linee vita”, che costituiscono dei veri e propri “impianti di sicurezza” salvavita.

Il costo di tali impianti, rispetto al costo complessivo dell’opera o rispetto al rifacimento di un tetto, incide in misura poco rilevante ed è ben presto ammortizzato nei successivi interventi di manutenzione più rapidi e sicuri.

COSA SONO I DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO?

I dispositivi di ancoraggio sono manufatti che possono essere presenti sull’edificio e che permettono di effettuare in sicurezza sia l’accesso alla copertura che eventuali lavori di manutenzione (come, ad esempio, sostituzione di tegole, riparazione di antenne o comignoli

Dispositivi di ancoraggio

I manufatti richiesti negli edifici per consentire l’accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.
Questi dispositivi richiedono che:
1. siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
2. siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
3. nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l’obbligo dell’uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
4. il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l’ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.
Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.
L’azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell’edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.
I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del 31/5/98: “Protezione contro le cadute dall’alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove” e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

Per la copertura Lares sono stati studiati dei dispositivi  anticaduta integrati  certificati attraverso

la collaborazione con la ditta Somain Italia s.r.l..